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Procedura di separazione dei coniugi: consulenze a Melzo

Per i coniugi che intendono definire la situazione di crisi coniugale mediante la separazione può essere interessante conoscere le strade alternative percorribili a tale fine.
In primis occorre evidenziare come con la separazione si determini la cessazione degli obblighi matrimoniali e lo scioglimento della comunione legale, non anche lo scioglimento del vincolo matrimoniale che si ottiene solo con il successivo divorzio.
La “tradizionale” separazione personale dei coniugi può essere raggiunta mediante procedimento consensuale o giudiziale che si svolge in sede processuale. Di seguito maggiori informazioni sulla procedura; per una consulenza approfondita, si consiglia di fissare un appuntamento in studio a Melzo, in Piazza Risorgimento 4.

Separazione consensuale

La separazione consensuale richiede la congiunta volontà dei coniugi di addivenire alla separazione, si fonda quindi su un accordo tra i coniugi, debitamente omologato dal giudice avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti patrimoniali e personali tra gli stessi nonché rispetto ai figli minori o maggiorenni. Le condizioni contenute nell’accordo vengono definite congiuntamente dai coniugi con l’ausilio e il supporto dei rispettivi avvocati, come gli esperti del team legale di Melzo.
Definite le condizioni e perfezionato l’accordo, il ricorso viene depositato presso il tribunale del luogo di residenza dei coniugi. All’udienza presidenziale, il giudice tenta la conciliazione dei coniugi e, se questa non riesce, omologa l’accordo, dichiarando la separazione dei coniugi.

Separazione giudiziale

Qualora tra i coniugi non vi fosse una comune volontà di addivenire alla separazione o qualora non si raggiungesse un’intesa in ordine alle condizioni sarà allora percorribile la via della separazione giudiziale.
Tale procedura prevede il deposito da parte di uno dei coniugi di un ricorso contenente l’esposizioni dei fatti e dei motivi posti a fondamento della domanda di separazione nonché le richieste rivolte all’altro coniuge in ordine all’eventuale mantenimento per sé e per i figli nonché l’eventuale domanda di addebito. Il presidente del tribunale, letto il ricorso, fissa udienza di comparizione delle parti durante la quale ne tenta la conciliazione e, se questa non riesce, emette i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse della prole e dei coniugi. In caso di mancata conciliazione il giudizio prosegue per l’accertamento dei fatti e si conclude con sentenza con la quale viene pronunciata la separazione e vengono stabilite le condizioni inerenti all’affidamento dei figli, al loro mantenimento, al regime di visite, nonché all’assegnazione della casa familiare. 
Se in occasione della prima udienza, sotto consiglio e indicazione del giudice, i coniugi riescono a trovare un accordo sulle condizioni di separazione, il giudice dispone la conversione della separazione giudiziale in consensuale.

Negoziazione assistita

Il D. lg. 132/2014 ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di utilizzare lo strumento della negoziazione assistita per la separazione dei coniugi in tempi brevi.
La procedura prende il via mediante invito di una delle parti rivolto all’altro coniuge alla stipulazione di una convenzione di negoziazione e del successivo accordo. Anche in questo caso sarà necessaria la disponibilità delle parti a individuare e concordare congiuntamente le condizioni della separazione sotto la guida e l’ausilio di un avvocato per parte.

L’accordo raggiunto, debitamente sottoscritto dai coniugi, deve essere depositato a cura degli avvocati presso la Procura delle Repubblica per l’apposizione del nullaosta del PM o l’autorizzazione in caso di separazione con la presenza di figli. Ottenuto il nullaosta/autorizzazione gli avvocati si occuperanno di trasmettere l’accordo al Comune del luogo in cui il matrimonio è stato celebrato e ai Comuni in cui risulta altresì trascritto.

Separazione con ufficiale di stato civile

Un’ulteriore possibilità per i coniugi in procinto di separarsi è quella di rivolgersi all’ufficiale di stato civile del proprio Comune, ciò sarà possibile solo in presenza di alcune condizioni:
  • assenza di figli minori della coppia o maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci;
  • consenso di entrambi i coniugi a definire la separazione mediante tale procedura;
  • accordo dei coniugi sulle questioni da definire;
  • l’accordo di separazione non deve contenere e disciplinare trasferimenti patrimoniali.

La procedura si divide in due incontri, nel primo l’ufficiale di stato civile o il sindaco redigono l’accordo di separazione; si fissa quindi un secondo incontro, non prima di 30 giorni, in cui viene chiesto ai coniugi di confermare la volontà di procedere con la separazione. In caso affermativo, l'accordo è valido e ha la stessa efficacia della sentenza omologata dal tribunale.
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