Qualora tra i coniugi non vi fosse una comune volontà di addivenire alla separazione o qualora non si raggiungesse un’intesa in ordine alle condizioni sarà allora percorribile la via della separazione giudiziale.
Tale procedura prevede il deposito da parte di uno dei coniugi di un ricorso contenente l’esposizioni dei fatti e dei motivi posti a fondamento della domanda di separazione nonché le richieste rivolte all’altro coniuge in ordine all’eventuale mantenimento per sé e per i figli nonché l’eventuale domanda di addebito. Il presidente del tribunale, letto il ricorso, fissa udienza di comparizione delle parti durante la quale ne tenta la conciliazione e, se questa non riesce, emette i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse della prole e dei coniugi. In caso di mancata conciliazione il giudizio prosegue per l’accertamento dei fatti e si conclude con sentenza con la quale viene pronunciata la separazione e vengono stabilite le condizioni inerenti all’affidamento dei figli, al loro mantenimento, al regime di visite, nonché all’assegnazione della casa familiare.
Se in occasione della prima udienza, sotto consiglio e indicazione del giudice, i coniugi riescono a trovare un accordo sulle condizioni di separazione, il giudice dispone la conversione della separazione giudiziale in consensuale.